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Obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, la decisione decorre dalla proposizione della domanda giudiziale

13 marzo 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, posto a carico del genitore non affidatario o collocatario, decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale.

L'istituto della negotiorum gestio, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 5262/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 28 febbraio.

Nel caso in esame Corte di merito si è limitata ad accertare che la zia materna aveva provveduto interamente al mantenimento della nipote senza verificare, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell'interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della ragazza piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre, riconoscendo così una doppia legittimazione - in capo sia alla zia che alla giovane - a pretendere la medesima somma.