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Domanda di separazione personale, precisazioni sulla competenza

14 marzo 2024

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, d'impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6124/2024.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 marzo.

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il conflitto negativo di competenza verificatosi.