Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, d'impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6124/2024.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 marzo.
Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il conflitto negativo di competenza verificatosi.
