Al trattamento di fine rapporto è ormai riconosciuta la natura di retribuzione differita, qualificazioni come quella di prestazione previdenziale hanno perduto ogni attualità.
La componente compensativa dell’assegno poggia sulla considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n . 6 229 /2024.
Il provvedimento delle Sezioni Unite è stato depositato lo scorso 7 marzo.
L e Sezioni Unite Civili – pronunciando si su un contrasto di giurisprudenza – hanno affermato il seguente principio: “ La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ”.
L’indennità di incentivo all’esodo non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l’apprensione di una quota di essa da parte del coniuge.
Il regime fiscale dell’indennità in parola non interferisce con la qualificazione della stessa sul piano civilistico.
