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ASSEGNO DIVORZILE - GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA DEI REDDITI DEGLI EX CONIUGI - CRITERIO DELL’EFFETTIVITA’. CASSAZIONE CIVILE, SEZ I, ORDINANZA 07/03/2024, N. 6106

18 marzo 2024

News Regionale - Lazio ,

In materia di assegno di divorzio, la Suprema Corte, nel verificare la sussistenza dello squilibrio tra le parti determinato dallo scioglimento del vincolo e dunque l’operatività del meccanismo compensativo-retributivo per l’attribuzione dell’assegno dell’uno in favore dell’altro, chiarisce che il giudizio sull’adeguatezza dei redditi deve essere improntato al criterio dell’effettività, con valutazione da svolgersi all’attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restano incerte o si fondano su un ragionamento ipotetico i cui esiti sono ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppur condivisa, di colui che chiede l’assegno di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta ovviamente al richiedente.


 

A cura dell’Avv. Michela Maculani