Le azioni di riduzione e di divisione possono essere proposte in maniera cumulativa nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, che presenta un carattere pregiudiziale.
A sottolinearlo una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento della seconda sezione civile, n. 5978/2024, è stato depositato lo scorso 6 marzo.
L'azione di riduzione e quella di divisione, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile.
Ne consegue, si legge in chiusura di provvedimento, che una volta determinata la misura della lesione, il giudice dovrà verificare in via prioritaria se sussistono le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni oggetto della donazione ridotta secondo il valore degli stessi alla conclusione delle operazioni divisionali occorrenti a questo fine e l'importo dell'eventuale conguaglio, non potendo procedere direttamente alla reintegra dell'intera quota riservata in denaro.