Nell’ipotesi in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, tale sperequazione deve essere corretta attraverso l’attribuzione, in favore del coniuge economicamente più debole, di un assegno in funzione perequativo-compensativa del sacrificio da quest’ultimo sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l’assegno ha l'onere di dimostrare in giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 6433/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 12 marzo.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato, pur riducendolo, l’assegno divorzile in favore dell’ex marito, la cui autonomia economica era stata ritenuta compromessa dalla cessazione del vincolo matrimoniale in ragione delle scelte endofamiliari condivise dai coniugi. I giudici di piazza Cavour, nel percorso logico-giuridico sviluppato nel provvedimento in questione, rammentano il dictum delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che puntualizza come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa attribuita dal legislatore all'assegno divorzile, non sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti. La Corte d'Appello, come si legge nel provvedimento della Suprema Corte, ha fondato l’attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell’ex marito su una motivazione del tutto contraddittoria e contraria ai principi di diritto sul tema, non avendo evidenziato rinunce pregiudizievoli ad attività più lucrative da parte di quest’ultimo, né una sua situazione economica totalmente deficitaria, né una sua comprovata inidoneità al lavoro e neppure un contributo significativo all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge.
