Nuovo provvedimento della Suprema Corte in materia di violenza sessuale.
Gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati dall'agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima, non essendo necessario il contatto fisico fra l'agente e la vittima.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 10692/2024.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 14 marzo.
Non può, precisano i giudici di piazza Cavour, quindi negarsi la possibilità della realizzazione del reato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente.
