In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo per la richiedente di subire in caso di rimpatrio ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale.
La precisazione giunge direttamente dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 7162/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 18 marzo.
Il rischio prognostico così individuato, concludono i giudici di piazza Cavour, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali.