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Provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, se provvisorio non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione

2 febbraio 2022

News Regionale - Sicilia ,

Se il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ha natura interlocutoria e dichiaratamente provvisoria, non può essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà.

Ciò poiché sprovvisto di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emesso a conclusione del procedimento, e perciò suscettibile di essere revocato, modificato o riformato dallo stesso giudice che lo ha emesso. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 2484/2022, depositata lo scorso 27 gennaio 2022.

Nel caso in esame, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, era stato proposto dalla madre nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e soprattutto della definitività. Pertanto, è stato ritenuto dai giudici inammissibile.

Una ricostruzione dei fatti concretamente accaduti appare necessaria per seguire, in maniera approfondita, l’iter logico-giuridico delineato dalla Suprema Corte.

Nell'ambito del procedimento promosso da M.T. per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori, nati dalla sua relazione con C.F., il Tribunale di Vicenza, con decreto non definitivo del 5.5.2021 disponeva il collocamento extrafamiliare dei bambini, prorogando il monitoraggio delle loro condizioni psicofisiche da parte dei servizi sociali. Stabiliva, inoltre, la calendarizzazione degli incontri dei minori con madre e nonni materni in modalità protette e con il padre in spazio neutro; infine, ha ripartito in modo paritario fra i genitori l'onere del mantenimento dei figli.

Il provvedimento in questione, reclamato da entrambe le parti, è stato confermato dalla Corte di appello di Venezia con decreto del 30.6.2021.

La Corte di appello, ritenuto che la natura interlocutoria del provvedimento impugnato non consentisse di far valere vizi di istruttoria, perché le opportune integrazioni in tal senso erano rimesse al Tribunale nel proseguimento del giudizio, ha rilevato che le accuse mosse dalla sig.ra all'ex compagno, di avere commesso abusi sessuali sui figli, non trovavano riscontri, al punto da essere oggetto di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, ed erano supportate da dichiarazione rese dai minori in un contesto inquinato dal condizionamento operato dalla madre; ha ritenuto altresì che gli approfondimenti sull'abuso denunciato non erano stati impediti dalle presunte posizioni ideologiche del consulente d'ufficio circa la sindrome di alienazione parentale (acronimo: PAS), perché il Tribunale non si era basato su una teoria psicologica ma su concreti comportamenti posti in essere dalla madre per screditare il padre e impedirgli di intrattenere il rapporto con i figli.

È stato proposto ricorso per la cassazione del decreto, mediante quattro motivi.

Secondo la Cassazione, Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, è stato proposto nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e soprattutto della definitività ed è pertanto inammissibile.

In linea generale, rammenta la Corte, in giurisprudenza è costante l'affermazione che la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., presuppone la decisorietà e la definitività in senso sostanziale del provvedimento impugnato.

L'esigenza che i provvedimenti impugnati siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, porta a negare l'impugnabilità di provvedimenti di natura cautelare, il cui carattere interinale e provvisorio ne esclude l'operatività oltre il tempo necessario all'adozione delle determinazioni definitive suscettibili, queste, di assumere la forza del giudicato.

Nella vicenda in esame il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ha natura interlocutoria e dichiaratamente provvisoria, come risulta dal decreto impugnato e ha previsto anche l’inserimento, momentaneo, dei minori in un ambiente extrafamiliare, dopo l'acquisizione di informazioni dai servizi sociali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

È stato prorogato il monitoraggio della situazione psicofisica dei minori da parte dei servizi sociali, con la stesura di una relazione di aggiornamento ed è stata organizzata la predisposizione di un calendario di incontri per la madre e i nonni materni con modalità protette e per il padre in luogo neutro. Il tutto in un contesto in cui si attendeva la decisione sull'opposizione presentata dalla signora alla richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti del sig. M. e si ravvisava la necessità di un percorso graduale di avvicinamento alla figura paterna per non aggravare ulteriormente il ravvisato "complesso di lealtà".

In una parola, il procedimento dinanzi al Tribunale è tutt'altro che concluso e i giudici di primo grado non hanno affatto inteso spogliarsi definitivamente della controversia, ma hanno ritenuto semplicemente di assumere provvedimenti temporanei, provvisori e interlocutori ai fini della futura decisione.

Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile.