"La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto d i lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro" .
Questo il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, analizzando l’indennità di incentivo all’esodo, la esclude tra quelle che l’ex coniuge può esigere a fronte dell’art. 12 bis L. n. 898/1970 in quanto, tale indennità, non può assimilarsi a entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, bensì è da interpretarsi quale attribuzione patrimoniale discendente da un sopravvenuto accordo tra il datore di lavoro e il dipendente. Accordo liberamente raggiunto dalle parti e finalizzato a premiare il lavoratore che abbia acconsentito allo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e, pertanto, non si è in presenza di compensi accantonati durante la vita professionale e divenuti esigibili solo in conseguenza del venir meno del rapporto lavorativo.
Per tali ragioni non potrà mai essere riconosciuta all’ex coniuge la quota del 40% dell’indennità di incentivo all’esodo.
a cura di Avv. Alessia Panzironi
