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Dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione c.d. "mite", la Cassazione chiarisce i rapporti tra i procedimenti

4 aprile 2024

News Regionale - Sicilia ,

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 7302/2024. Il provvedimento, della prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 19 marzo.

A ben vedere, chiariscono i giudici di piazza Cavour, il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.

Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d).