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La coabitazione non risulta sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati

5 aprile 2024

News Regionale - Sicilia ,

Con sentenza n. 358/2024, la Corte d’Appello di Palermo ha formulato alcuni rilievi in materia di separazione dei coniugi. Nello specifico, alcune puntualizzazioni vengono fornite relativamente al tema della riconciliazione tra coniugi separati.

Per l'art. 157 c.c., come è noto, i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

È stata esclusa nella specie la dichiarazione espressa, la Corte palermitana ha rilevato come gli elementi sintomatici valorizzati dal primo Giudice (coabitazione, comune partecipazione a eventi ludici o festivi) fossero ben lontani dal fornire la prova del “ripristino della comunione di vita e d'intenti” e della “reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” postulate dalla legge.

La sentenza sopra citata tende a rifarsi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.

Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare.