In tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 11590/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 20 marzo.
Di converso, precisano i giudici di piazza Cavour, a fronte di un teste persona offesa che non presenti le predette caratteristiche di tenera età ovvero di minore età con emersione di profili patologici, tali da richiedere accertamenti tecnici sulla sfera psichica, la testimonianza relativa può fondare anche da sola un giudizio di responsabili1tà salvo un vaglio particolarmente attento nel caso in cui vi sia stata costituzione di parte civile siccome ad essa si connette il perseguimento di personali interessi patrimoniali.