La valutazione dell'abuso sessuale, anche in un contesto di coabitazione e nei confronti della propria consorte, al fine di apprezzarne l'incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, deve tener conto della condotta nel suo complesso, rapportandola cioè all'ambito specifico in cui si è svolta, alle modalità in cui si è in concreto estrinsecata, anche a quelle che l'hanno preceduta o seguita, al rapporto intercorrente fra i soggetti coinvolti e ad ogni altro dato fattuale che valga a connotarlo.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta all’interno della sentenza n. 13218/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato in data 2 aprile.
Invero, argomenta il Collegio di piazza Cavour, allorquando si tratti, di violenza sessuale per costrizione, la violenza o la minaccia non devono necessariamente essere contestuali all'atto sessuale né perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
