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Una forte contrazione economica non è idonea a inficiare le condizioni economiche delle parti

24 aprile 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Una forte contrazione economica non è idonea a inficiare le condizioni economiche delle parti alla luce del rilevante patrimonio immobiliare documentato dalla Guardia di Finanza. L’intera situazione economica e la presenza di indizi pregnanti provano l’elevato tenore di vita.

I rilievi in questione portano la firma della Suprema Corte e sono espressi all’interno della ordinanza n. 9779/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 11 aprile.

Il vizio di motivazione, precisa la Cassazione, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.