Con ordinanza n. 10727/2024 , pubblicata il 22.04.2024 , la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un coniuge , subentrata quale erede , che richiedeva la nullità di un contratto di vendita con costituzione di vitalizio stipulato dal marito. Dichiarava di essere coniugata in regime di comunione legale e che in costanza di matrimonio e con l’apporto patrimoniale di entrambi i coniugi era stata edificato il fabbricato oggetto di quel contratto. Pertanto sulla base di tale assunto di vantare il 50% del fabbricato, chiedeva la nullità del contratto poiché il marito aveva disposto anche della sua quota e in subordine chiedeva il pagamento in suo favore del 50% del valore dell’immobile.
La Cassazione ha sancito che “ Il princip io generale dell ’accessione previsto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di una apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1.c . c ., hanno carattere derivativo, e ssend one prevista espressamente una genesi negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’oner e della costruzione spetta, previo assolv i mento dell’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ri petere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine”
Il Tribunale di Cassino in primo grado aveva dichiarato la nullità del contratto , decisione confermata dalla Corte d’appello di Roma la quale aveva stabilito che la nullità era stata accertata in quanto il bene non era di proprietà esclusiva dell’alienante, ma rientrava nella comunione legale con il coniuge. Evidenziando che i coniugi erano in regime di comunione legale all’epoca dell’alienazione e, al fine di disporre autonomamente del bene , il coniuge alienante doveva dimostrare che il manufatto gli apparteneva in via esclusiva; dichiarando che tale prova non era stata acquisita, perché aveva documentato che il terreno era pervenuto al suo genitore per donazione e aveva poi prodotto la denuncia di successione al fine di dimostrare il suo diritto di proprietà esclusiva del terreno e quindi del manufatto in forza di accessione. La Corte aveva dichiarato, richiamando la Cass. 14395/2004, che la successione aveva efficacia ai fini fiscali ed era inidonea a fornire prova di diritto di proprietà.
Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello veniva propo sto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso ritenendo che l’art. 179 co. 1 lett, B) c.c. dispone che non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di successione. Nel caso in esame il terreno, così come documentato, era di proprietà del padre del marito ed era a lui stato trasmesso per successione .
Non essendo stati acquisiti altri elementi di prova, in aggiunta alla successione, pertanto era onere della moglie provare il suo titolo di comproprietà. Erroneamente la sentenza ha richiamato la Cass. 14395 /04 sull’efficacia solo indiziaria della dichiarazione di successione al fine della prova del diritto di proprietà, perché non ha considerato che nel caso di specie la dichiarazione di successione è stata prodotta pe attestare che l’immobile sul quale era stato costruito il fabbricato era compreso nell a successione paterna e perciò per attestare che il titolo di provenienza del terreno era tale da escludere che il bene fosse compreso nella comunione legale.
Sulla base di tale assunto si deve escludere che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi su quel terreno fosse stata acquisito in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 c.c. che non può essere derogato dalla comunione de i beni.
A cura dell'Avv. Francesca Turco
