L'attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente "more uxorio" assume la connotazione di una obbligazione naturale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest'ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.
Lo ha precisato la Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 9778/2024. Il provvedimento della sezione lavoro della Suprema Corte è stato depositato lo scorso 11 aprile.
Nella vicenda in esame viene esclusa la gratuità della prestazione resa dalla convivente nell’azienda del ricorrente, in particolare la quotidiana e costante presenza della stessa presso la struttura, il suo pieno inserimento nella gestione amministrativo-contabile e nella organizzazione del lavoro, anche in virtù di specifiche competenze professionali.
L’accertamento dell’eterodirezione, si legge nell’ordinanza, va adeguato allo specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio tra le parti, alla stregua del quale ai fini del concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto è sufficiente il pieno e stabile inserimento della compagna nella organizzazione di lavoro del ricorrente e l’assenza in capo alla stessa di autonomia gestionale, come appurato dal giudice di merito.
