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Violenza sessuale, la vittima non deve necessariamente opporre una reazione fisica: basta l’intenzione di non accettare

30 aprile 2024

News Regionale - Sicilia ,

Con sentenza n. 13222/2024 la Cassazione Penale è tornata a formulare rilievi in materia di violenza sessuale, con specifico riferimento alla configurazione del reato.

Il provvedimento si riferisce a fatti di cronaca avvenuti a Palermo. Per i giudici di piazza Cavour si configura il reato di violenza sessuale ex articolo 609 bis c.p. qualora la vittima della violenza, pur non avendo opposto una reazione fisica, abbia comunque manifestato l’intenzione di non accettare rapporti sessuali.

Nella sentenza, la Suprema Corte ripudia il principio “vis grata puellae” che era stato richiamato dai giudici della Corte d’Appello. Tale principio, piuttosto antiquato ed obsoleto, è quello in base al quale la donna avrebbe un onere di resistenza, forte e costante, agli approcci sessuali dell’uomo, non essendo sufficiente manifestare un mero dissenso.

Una motivazione che la Cassazione ha ritenuto illogica, annullando con rinvio la sentenza, sottolineando la scelta «anacronistica».

Secondo la Cassazione è contraddittorio sostenere l’inattendibilità della persona offesa in ordine al dissenso ai rapporti sessuali. Non si comprende, argomentano i giudici di piazza Cavour, quale rilievo probatorio e argomentativo abbia, nel contesto dell’apparato giustificativo della decisione impugnata, il riferimento alla vis grata puellae, a fronte di una problematica inerente ad un atteggiamento coercitivo o meno dell’imputato.

Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della declaratoria di responsabilità dell'imputato se accompagnate da una attenta verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, più penetrante e rigorosa rispetto a quella alla quale vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso poi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni mediante altri elementi.