In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 15669/2024.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 16 aprile.
La sussistenza delle esigenze cautelari e la loro attualità, conclude la Suprema Corte, possono essere correttamente desunte dalla pluriennale vessazione e dal coerente quadro personologico tale da configurare un soggetto propenso a sfogare sulla moglie e sulla figlia i suoi istinti e le sue frustrazioni senza manifestare alcuna capacità di autocontenimento.