In materia di riconoscimento dell'assegno di natalità e di maternità, posto che non è compatibile con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il diritto alla parità di trattamento enunciato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, una normativa nazionale che conceda l'assegno di natalità e l'assegno di maternità ai soli titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 10728/2024. Il provvedimento della sezione lavoro è stato depositato lo scorso 22 aprile.
Le circolari amministrative dell’INPS, argomentano i giudici di piazza Cavour, rappresentano atti normativi interni che possono tendere ad indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza.
