La Cassazione con l'ordinanza n. 10359 del 17.4.2024 specifica nel dettaglio il criterio da utilizzare per stabilire il contributo di mantenimento dei figli e la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie.
Ai fini della loro quantificazione si deve guardare al disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c. che riproduce quanto stabilito dall'art. 155 comma 4, ovvero che, salvo diversi accordi tra le parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito considerando anche: -le attuali esigenze dei figli; - il tenore di vita del minore in costanza di matrimonio; - i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore; - le risorse economiche dei genitori; - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La Corte precisa che i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme non possono essere diversi da quelli dei genitori conviventi. Anche per le spese straordinarie il giudice deve stabilire il concorso di ciascuno dei genitori in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi tenendo conto delle risorse economiche di entrambi e dei compiti di cura assunti. La Corte stabilisce inoltre che la misura della contribuzione al mantenimento dei figli dipende dalla valutazione delle effettive condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori che possono essere accertati anche in via presuntiva ma mai astratta e potenziale.
