La misura precautelare dell’arresto in flagranza differita a tutela della vita e dell’integrità fisica delle vittime dei reati da codice rosso ha un antecedente nel nostro ordinamento penale in relazione alle violenze negli stadi o nel corso di manifestazioni pubbliche e appare ancorata alla emersione, attraverso un documento auto-evidente, quale la documentazione risultante da ripresa video-fotografica e da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico) di episodi di violenza , minaccia o aggressione alla persona, integranti i reati di maltrattamenti in famiglia, o stalking ovvero connessi alla violazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La sesta sezione penale della Suprema Corte, nella sentenza n. 16668/2024 dello scorso 19 aprile, applica per la prima volta la misura dell’arresto in flagranza differita alla luce dell’art. 10 della L. 24 novembre 2023 n. 168 che ha introdotto una modifica all’interno del codice di procedura penale, inserendo l’art. 382- bis (Arresto in flagranza differita) che dispone: “Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.”
In sede di convalida dell’arresto, si legge in chiusura di provvedimento, il giudice deve considerare il fatto documentato come non isolato ma come ultimo anello di una catena di condotte violente precedenti.
