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Assegno di mantenimento, il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza va rapportato alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti

16 maggio 2024

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza va rapportato alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione e tale accertamento va condotto considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche gli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici.

Tali elementi, invero, appaiono diversi dal reddito e sono suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 11146/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è datato 24 aprile.

La Corte di Cassazione, attraverso tale provvedimento, torna nuovamente sul concetto del medesimo tenore di vita, quale criterio per il riconoscimento del contributo in favore del coniuge economicamente debole, insistendo sulla valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi durante la convivenza e successive alla separazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, a ben vedere, anche l'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, ma l’accertamento non può essere limitato al solo mancato svolgimento di tale attività e vanno escluse mere valutazioni astratte e ipotetiche.