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Personalità disturbata e azione aggressiva nei confronti del minore giustificano la dichiarazione dello stato di adottabilità

8 febbraio 2022

News Regionale - Sicilia ,

Lo stato di adottabilità di un minore non richiede, come presupposto indispensabile, la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi".

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza 3059/2022, depositata lo scorso 1° febbraio 2022.

Da ciò ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (nella specie, la personalità disturbata della madre le azione aggressiva nei confronti della figlia rendevano inevitabile dichiarare lo stato di adottabilità della minore).

Una breve ricostruzione dei fatti oggetto della vicenda in esame può fornire dettagli utili nell’analisi del percorso logico-giuridico delineato dalla Suprema Corte. 

La Corte di appello di Catania, Sezione della Persona e della Famiglia, con sentenza del 20 maggio 2021, n. 1118, statuendo sul corrispondente gravame proposto da B.S., madre naturale della minore B.M.L. (ed unica ad averla riconosciuta), confermò la decisione del Tribunale per i Minorenni di quella stessa città che ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità.

La dichiarazione di adottabilità dei minori, si legge nell’ordinanza, costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la quale è compatibile con l'art. 8, solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica: e la nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su di un "bisogno sociale imperioso" e sia "proporzionata", mentre la norma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare, perché lo Stato deve agire in modo da permettere al legame di svilupparsi.

La Corte Edu esige, dunque, che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati "particolarmente indegni" o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore". Il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici.

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura.

Il ricorso è stato considerato immeritevole di accoglimento, in tutti i suoi motivi.