L'art. 2, D. Lgs. 1.3.2018, n. 21 ha inserito nel Libro II, Titolo XII del codice penale, dopo il Capo dedicato ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale, un nuovo Capo I-bis, dedicato ai delitti contro la maternità. All'art. 593 bis c.p. viene punita l'interruzione colposa di gravidanza, già prevista all'art. 17, L. 22 maggio 1978, n. 194, che è stato contestualmente abrogato; all'art. 593 ter c.p. è, invece, punita l'interruzione di gravidanza non consensuale, di cui al previgente art. 18, L. 22 maggio 1978, n. 194.
In relazione al delitto previsto dall’art. 593 ter, comma uno cod. pen., si verte in tema di reato comune di evento per il quale è richiesto il dolo generico di cagionare l’interruzione della gravidanza in assenza del consenso della donna.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 19596/2024. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 16 maggio.
L’assenza di consenso perché è estorto con violenza, minaccia o carpito con l’inganno, deve sostanziarsi in una verifica della volontà della donna e dell’esistenza o meno del consenso rispetto al momento in cui l’intervento viene eseguito, cosicché in tale prospettiva hanno rilievo gli eventi anteriori e successivi all’intervento medesimo.
Nella vicenda in esame, è stato ritenuto che le minacce subite dalla donna abbiano escluso il consenso della stessa la quale, sebbene si fosse recata ad interrompere la gravidanza senza una costrizione fisica, era determinata per il timore di ulteriori atti persecutori già posti in essere da tempo dal compagno. D’altro canto, costituisce anche minaccia implicita quella di promettere libertà alla donna dalla relazione e dalla persecuzione connessa, solo in caso di intervenuta interruzione di gravidanza, in quanto, nel caso contrario, tale libertà non sarebbe stata riguadagnata.
La promessa sarebbe stata poi comunque disattesa da parte dell’imputato.
