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Divorzio, l’ex non perde l’assegno anche se instaura un rapporto con terzi

28 maggio 2024

News Regionale - Sicilia ,

In caso di divorzio, il corrispondente assegno quantificato dal giudice e corrisposto in favore della parte più debole non può venire meno se quest’ultima instaura un’altra relazione con un terzo estraneo alla coppia (anche se questo sia un soggetto facoltoso). Questo il principio espresso dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 13739/24.

L’assegno, come è noto, viene corrisposto se l’ex è privo anche nell’attualità di mezzi adeguati ed è impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi.

Il collegio di piazza Cavour, nel percorso logico-giuridico intrapreso, ribadiscono i principi espressi dalle Sezioni Unite, nella nota sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198.

In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge e l'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.