La norma di cui all’art. 572 c.p., in ordine alla c.d. violenza assistita, in attuazione delle fonti sovranazionali (artt. 22 e 46 della Convenzione di Istanbul; art. 22, comma 4, della Direttiva 2012/29/UE), punisce la sofferenza patita dal minorenne sotto due profili: direttamente, per il solo fatto di essere presente (art. 572, secondo ed ultimo comma, cod. pen.), e indirettamente, per la percepita afflizione cui è soggetta la propria madre.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 19115/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 14 maggio.
La ratio della norma penale, precisano i giudici di piazza Cavour, si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti che, proprio per l'età in cui si trovano, risultano più vulnerati dai riflessi dell'azione aggressiva cui assistono, specie se di un genitore sull'altro, con la chiara intenzione di rafforzarne anche il ruolo processuale.
