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La circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio

3 giugno 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta in un interessante provvedimento. L’ordinanza n. 12964/2024, depositata lo scorso 13 maggio dalla sezione tributaria della Cassazione, formula alcuni principi significativi.

Viene, infatti, supera to il precedente orientamento che, a pena di nullità insanabile, prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento fosse stato noto all'Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 D.P.R. n. 600/1973, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell'ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombente (Cfr. Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13760).

In caso di omessa comunicazione ex art. 65 D.P.R. n. 600/1973, pertanto, non può ritenersi nulla la notifica effettuata direttamente all'erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione.