In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.
Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 13612/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 16 maggio.
La vicenda trae origine da un reclamo proposto da un uomo avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Ragusa di rigetto dell'istanza di nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre ultranovantenne.
La Corte d'Appello di Catania accoglieva il reclamo, stabilendo in favore della signora - affetta da patologie che ne limitavano la capacità di gestire autonomamente il suo ingente patrimonio mobiliare e la rendevano parzialmente incapace di provvedere alla cura dei propri interessi – l'apertura dell'amministrazione di sostegno, nominando quale amministratore a tempo indeterminato una persona esterna alla rete familiare. Il giudice di secondo grado aveva rilevato l'esistenza di una forte e radicata conflittualità tra i due figli della donna, che era stata la causa di un forte stress della madre e aveva determinato la mancanza di una rete di protezione in favore della stessa, spontanea e disinteressata. La donna e l'altro figlio hanno proposto ricorso per Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, qualora dovesse essere stabilita la sussistenza un conflitto endo-familiare che non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare.
