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Impresa familiare, sull'esercente l'impresa grava l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici

6 giugno 2024

News Regionale - Sicilia ,

L'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. appartiene solo al suo titolare, anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari, in ciò differenziandosi dall'impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone, e dalla società, con la quale è incompatibile.

I rilievi in materia portano la firma della Cassazione e sono presenti all’interno della sentenza n. 15026/2024.

Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 29 maggio.

L'inesistenza di quote in base alle quali determinare gli utili da distribuire implica che questi ultimi sono assegnati in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o all'acquisto di beni.

Nel caso in cui il partecipante agisca per ottenere la propria quota di utili, questi ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali.

Sul familiare esercente l'impresa, chiariscono i giudici di piazza Cavour, grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici.