In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 22484/2024.
Il provvedimento della seconda sezione penale è stato depositato lo scorso 4 giugno.
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova.
La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo, concludono i giudici di piazza Cavour, è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità.