In tema di attribuzione del cognome al minore nato fuori del matrimonio e non riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, la decisione spetta al giudice del merito il quale deve valutare l’interesse del figlio e l’eventuale preferenza da questi espressa.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 15654/2024. Il provvedimento della prima sezione civile risale allo scorso 5 giugno.
Tale preferenza, specificano i giudici di piazza Cavour, anche se non vincolante, è comunque uno degli elementi da apprezzare congiuntamente e in relazione ad altri parimenti significativi, relativi alla situazione familiare e al contesto sociale, al fine di individuare la scelta maggiormente rispondente all’interesse del minore, a prescindere da ogni automatismo.
