In questa recente pronuncia la Suprema Corte è tornata sul tema , sempre ass a i centrale, dell’assegnazione della casa familiare in fase di separazione e/o di scioglimento del matrimonio. Investit o di una sostanziale valutazione della revisione del giudizio di merito il Supremo Collegio ha chiarito che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della casa coniugale, e tra questi se la dimora costituisca o meno l’habitat dei figli. Detta valutazione va fatta caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari ( cfr Cass Civ n 17183/2020) per cui può ragionevolmente ritenersi che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e possa decidere in autonomia dei propri spostamenti. Ad ogni modo, la casa familiare, una volta persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso, in caso di comproprietà, a ciascuno dei comunisti di farne uso.
A cura dell’Avv. Michela Maculani
