La struttura discontinua e frammentaria del delitto di maltrattamenti in famiglia, soprattutto quando sia "proprio" (cioè laddove le condotte maltrattanti, fisiche o psicologiche, singolarmente prese non configurano reati), impone all'interprete di leggere i singoli atti, non costitutivi di per sé reato, secondo una prospettiva globale che ne valorizzi adeguatamente il grado di offensività.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 23204/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 10 giugno.
Tali singoli atti, precisano i giudici di piazza Cavour, vanno collocati entro la trama discriminatoria che viene a connotare, talora con identiche dinamiche, lo sviluppo di quella relazione nel tempo (es: utilizzo dei medesimi appellativi sessisti, delle stesse forme di umiliazione e disprezzo, impiego di identici strumenti manipolatori, ecc.). Il singolo segmento deve essere collocato, dunque, nell'ambito del più ampio sviluppo di una condotta causalmente orientata alla creazione prima, e al mantenimento poi, di un rapporto ordinariamente fondato su una matrice sopraffattoria dell'agente ai danni della persona offesa.
