È rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti per la assegnazione, e tra questi se la dimora costituisca o meno l'habitat dei figli.
Lo ha affermato, con riferimento alla casa familiare, la Corte di Cassazione.
Il rilievo è contenuto in un recente provvedimento, l’ordinanza n. 16051/2024. La prima sezione civile della Suprema Corte lo ha depositato lo scorso 10 giugno.
Deve anche tenersi presente, argomentano i giudici di piazza Cavour, che detta valutazione va fatta caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari e che può ragionevolmente ritenersi che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e comunque può autonomamente decidere i suoi spostamenti.
La casa familiare, una volta persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso, in caso di comproprietà, a ciascuno dei comunisti di farne uso.
