La mera differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con espresso riferimento all’assegno divorzile, all’interno dell’ordinanza n. 14179/2024.
L’assegno, argomentano i giudici di piazza Cavour, può svolgere una funzione assistenziale, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità.
Tuttavia, conclude la Suprema Corte, resta ineludibile per il richiedente assolvere all’onere della prova.
Tale orientamento conferma quanto già affermato da autorevole giurisprudenza in passato (Cass. Sez. Un n. 18287 del 11.07.2018).
