La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 14181/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 21 maggio.
Al contrario, argomentano i giudici di piazza Cavour, appare necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e ss.mm.ii., dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali.
