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QUANDO UNA RELAZIONE CON UN NUOVO PARTERNER FA DECADERE DAL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI DIVORZIO Cass. Civile Sentenza n. 13175 del 14 maggio 2024

24 giugno 2024

News Regionale - Lazio ,

Con la recente sentenza del 14 maggio 2024, la n. 13175, la Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla revocabilità dell’assegno di divorzio qualora l’ex coniuge abbia instaurato una nuova relazione stabile.

La questione trova origine dalla famosa sentenza n. 32198/2021 della Cassazione a Sezioni Unite con la quale era stato previsto che “in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia stata instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”. Questo significa che qualora l’assegno di divorzio sia stato attribuito a uno dei due ex coniugi anche solo per fornire un contributo assistenziale (ad es. a seguito di reddito basso), la nuova convivenza fa venir meno questa necessità. Alla base di detta pronuncia si trova il principio dell’autoresponsabilità per cui ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte di vita, anche relazionali.

Successivamente alla suddetta pronuncia, uno dei temi che si sono sviluppati è quello che ha affrontato la questione se la convivenza è necessaria per ritenere integrata l’esistenza di una nuova relazione.

A tal proposito esiste un orientamento che si sta sempre più consolidando in seno alla Corte di Cassazione secondo il quale la richiesta di riduzione o di revocazione dell’assegno di divorzio debba ritenersi fondata qualora il richiedente provi che il coniuge, beneficiario dell’assegno, abbia instaurato una relazione con un’altra persona che includa un progetto di vita comune e, quindi, che si configuri come una relazione more uxorio. Dunque, il giudicante dovrà, di volta in volta, accertare se la relazione è tale da aver fatto sorgere tra i due nuovi parternes un legame fondato sulla solidarietà, tipico e caratteristico elemento di una relazione stabile. Dunque la convivenza non è più necessaria, bensì è sufficiente il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio. La Suprema Corte giustifica tale orientamento rilevando che la società di oggi non ha più una natura statica e che, pertanto, una relazione stabile possa configurarsi in diverse forme rispetto a come concepita in una società di tipo tradizionale.

Con la sentenza del 14 maggio 2024 n. 13175 la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte di Appello di Genova con la quale veniva accolto il reclamo del coniuge economicamente debole ripristinando, per l’effetto, l’assegno divorzile in suo favore, in quanto non era stata data prova della nuova convivenza della ex moglie che risiedeva a Genova ed intratteneva una mera relazione con il nuovo partner che risiedeva invece in Germania. In particolare, i Giudici di legittimità hanno motivato la propria decisione affermando che un nuovo principio di diritto in materia, ossia hanno stabilito che anche una relazione a distanza può configurare una relazione stabile fondata sulla reciproca solidarietà tra i partners.

Queste le parole della Cassazione che hanno esteso il concetto di assegno di divorzio revocabile: “il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente me nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciprochi impegni di assistenza morale e materiale”.

In conclusione, il nuovo principio di diritto enunciato in ordine al concetto di revisione dell’assegno di divorzio è un principio che tiene in considerazione le nuove forme relazionali esistenti oggi in una società ormai divenuta dinamica, pertanto, qualora il giudicante si trovi di fronte a due parteners che fisicamente sono collocati presso due abitazioni anche molto distanti tra loro, esso non potrà escludere tuto court l’esistenza di un progetto di vita insieme e la stabile relazione. Dunque, in tutti i casi di richiesta di revoca e/o revisione e/o reclamo, ogni situazione andrà valutata caso per caso.


A cura dell’Avv. Daniela Cassandra