Ai fini della configurazione del reato di revenge porn, sebbene non risulti necessario che le immagini a contenuto sessualmente esplicito siano state realizzate in un contesto relazionale sentimentale stabile, successivamente interrotto, con correlata volontà di rivalsa da parte del soggetto agente, ciò nondimeno l'autore della condotta deve essere colui che aveva in precedenza realizzato il detto materiale, o se ne era impossessato sottraendolo.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 24379/2024. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 20 giugno.
Tali requisiti, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, non risultano in alcun modo ricorrere nel caso in esame, in cui, pur dovendosi convenire con l'evidente assenza di consenso alla divulgazione, da parte della persona offesa, alla luce delle descritte modalità della concreta vicenda, non può che constatarsi come l'autore del fatto sia un soggetto del tutto diverso da colui che aveva realizzato il materiale, né risulti che egli se ne sia appropriato sottraendolo.
