La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha chiarito che il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno ha la forza di privare di efficacia la procura volontaria (speciale o generale) che sia stata rilasciata dal beneficiario anteriormente all’apertura del procedimento in suo favore.
Ciò atteso che, sebbene l’art. 1722 c.c. preveda l’estinzione del mandato conferito dal mandante nei soli casi di interdizione ed inabilitazione, l’art. 411 c.c., introdotto successivamente con L. 6/2004, legittima l’estensione al beneficiario delle limitazioni e decadenze previste per l’interdetto e l’inabilitato, sebbene nel rispetto del principio in forza del quale la capacità di agire debba essere limitata nella minore misura possibile.
Invero, sostiene la Corte, l’art. 1722 c.c. è stato introdotto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano l’interdizione e l’inabilitazione, non essendovi poi stato coordinamento con la L. del 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce la misura in esame.
Da ciò ne consegue che al beneficiario siano estesi gli effetti delle limitazioni previste ex lege oppure dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, ivi inclusi quelli sanciti dall’art. 1722 c.c., in quanto l’azione dell’amministratore deve essere sorretta dai poteri conferiti nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.
A cura dell’Avv. Valeria Paolini