La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
Oppure deve essere talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Lo ha precisato la Cassazione, all’interno della sentenza n. 25002/2024. Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 25 giugno.
Nella fattispecie in questione, sebbene il marito fosse soggetto a misure restrittive che regolarmente violava andando in moto con la moglie, parte offesa, si è ritenuto che non fossero venuti meno i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari sono state ancorate ad un giudizio prognostico che il Tribunale del Riesame ha eseguito.
