Il Giudice della famiglia può modificare l’assegno divorzile preso atto dell’esistenza di un accordo negoziale, integrativo del divorzio congiunto, seppur non richiamato nel divorzio stesso. Nuovo orientamento.
La Corte di Cassazione cassa con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Milano la quale aveva respinto il reclamo con cui il ricorrente, in un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, aveva posto all’attenzione dei Giudici di Appello l’esistenza di una scrittura privata fra i coniugi – ignorata dal Tribunale di Milano - contestuale all’accordo di divorzio e con la quale egli si impegnava a versare alla ex moglie una somma di € 2.500,00 mensili ad integrazione dell’assegno divorzile. Nel caso concreto, sostengono gli ermellini, poiché il patto aggiuntivo al divorzio congiunto era stato qualificato come patto “ad integrazione del contributo al mantenimento” è innegabile che avesse natura di accordo integrativo dell’accordo divorzile, con la conseguenza che la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto tenerne conto ai fini della revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9 l. 898/1970, una volta accertata l’esistenza dell’elemento nuovo giustificativo del procedimento di modifica del divorzio e rappresentato dalla nuova convivenza della donna. Quel patto, in effetti, aveva causa soltanto nella crisi coniugale e rientrava nell’oggetto del giudizio divorzile, in quanto esplicitamente volto ad integrare l’assegno di divorzio.
Ciò anche se quella pattuizione, rientrando nell’autonomia negoziale delle parti, non era certamente soggetta al rispetto dei criteri ex art. 5 l. 898/1970.
A cura dell’avv.ta Simona D’Aquilio