Importante presa di posizione della Cassazione che, con sentenza n. 18843 depositata lo scorso 10 luglio, formula interessanti rilievi relativi al valore degli accordi economici privati stipulati dagli ex che dispongano oltre quanto pattuito dal giudice.
La Suprema Corte chiarisce che, in sede di revisione dell’assegno, il Tribunale, pur non potendo intervenire direttamente sul negozio stipulato «a latere», deve comunque tenerne conto ai fini della valutazione delle condizioni patrimoniali.
Ai fini della modifica delle condizioni, si legge nel provvedimento, le circostanze sopravvenute legittimanti la revisione consentono al giudice di entrare nel merito della complessiva regolamentazione economica dei rapporti convenuta dai coniugi in sede di divorzio, a prescindere dalle modalità attuate: ricorso al giudice o scrittura privata integrativa.
Il tema, dunque, è quello della valenza degli accordi negoziali conclusi dai coniugi in sede di divorzio congiunto. In assenza di una previsione normativa, spiega la Suprema corte, con il termine accordi «a latere», si indicano genericamente tutte le pattuizioni che i coniugi stipulano a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza.
L'autonomia privata negoziale dei coniugi viene valorizzata anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuto a loro la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione, attraverso accordi a latere senza che il loro contenuto sia trasfuso nell'omologa o nella sentenza.
Vanno però distinti gli accordi del tutto estranei al procedimento, ad esempio i trasferimenti immobiliari, sui quali il giudice non può operare alcuna valutazione, da quelli stipulati contestualmente o comunque strettamente connessi all’accordo di divorzio, in quanto integrativi delle condizioni ivi previste, dei quali il giudice della famiglia deve tener conto in sede di revisione.
In definitiva, la permanenza del diritto all’assegno divorzile, in relazione alla componente perequativo-compensativa, doveva essere verificata e quantificata, anche tenendo conto della pattuizione a latere.
