Con la recente sentenza 21.6.2024 n.17198 la Suprema Corte torna ad occuparsi di collazione quale operazione prodromica alla divisione ereditaria, in un caso nel quale il de cuius aveva donato con dispensa dalla collazione in favore dei legittimari, aveva successivamente disposto delle proprie sostanze per testamento destinando la disponibile ai nipoti, aveva revocato la dispensa dall’obbligo di collazione prevista nelle donazioni fatte in vita , imponendo quindi a tutti i legittimari la collazione dei beni ricevuti per donazione.
La pronuncia , oltre a riepilogare i principi che regolano l’istituto della collazione - evidenziando ogni differenza tra collazione per imputazione (e correlativo diritto ai prelevamenti da parte degli altri eredi in sede di piano di riparto) e collazione in natura - chiarire che l’obbligo di collazione sussiste anche in caso di successione regolata da testamento , in quanto rivolta a coloro i quali abbiano assunto la qualità di erede a qualsiasi titolo , dare per acquisita la natura unilaterale ed autonoma del negozio di revoca della dispensa da collazione, statuisce l’obbligo, in capo al legittimario/donatario , di restituire alla massa l’eccedenza di valore che il bene donatogli abbia rispetto alla quota legittima a lui riservata per testamento , evidenzia ndo che , ove il legittimario scelga la collazione per imputazione e non in natura, ed il bene donato rest i in sua proprietà , non gli è consentito di acquisire un valore eccedente la quota a lui riservata dal testatore, violando la volontà di quest'ultimo .
Verificandosi tale eventualità, il donatario ha l’obbligo di restituire tale eccedenza alla massa così da permettere a gli altri coeredi il prelevamento delle rispettive spettanze , garantendo i n tal modo la parità di trattamento voluta proprio dal meccanismo operativo della collazione .
La sentenza riconosce , altresì , che la restituzione alla massa ereditaria dell'eccedenza del valore dei beni donati è un effetto legale della collazione, e non richiede alcuna azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi : nessun onere aggiuntivo quindi a carico dei coeredi oltre alla domanda di divisione.
La Corte ha quindi accolto il motivo di ricorso - per non avere la sentenza impugnata disposto la restituzione in denaro in favore della massa ereditaria ai sensi dell' articolo 724 comma 2 cod. civ. nè consentito il prelevamento ex art. 725 cod. civ. da parte degli altri legittimari fino al raggiungimento del valore delle rispettive quote di legittima - e cassato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione per la valutazione di tale eccedenza.
A cura dell’Avv. Silvia Faraci