In tema di violenza sessuale, integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
Lo precisa la Suprema Corte, nella sentenza n. 29356/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 19 luglio.
Il dissenso, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, non richiedendo, in linea generale, una necessaria manifestazione non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto sessuale, essendo sufficiente anche la sua manifestazione soltanto iniziale.
La manifestazione esplicita del dissenso, conclude la Cassazione, non può mai ritenersi superata da comportamenti concludenti ed impliciti contrari, ovvero non può mai ritenersi consentito fare affidamento sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito.