La identificazione dell'insieme dei "congiunti" non può che operarsi - anche in ambito penitenziario - in riferimento a quanto previsto dall'art. 307 c.p., comma 4, disposizione che - pure a seguito del D.Lgs. n. 6 del 2017 - non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata - l'estensione in parola - limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso.
Questo ciò che è stato affermato dalla Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 4641 depositata lo scorso 10 febbraio 2022.
Una ricostruzione sommaria dei fatti può agevolare l’analisi del ragionamento effettuato dalla Suprema Corte.
Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila ha confermato - respingendo le doglianze del Ministero della Giustizia - la decisione, in tema di ammissione ai colloqui, resa dal Magistrato di Sorveglianza il 1° aprile 2020.
La vicenda controversa riguarda la condizione soggettiva idonea a rendere fruibili i colloqui con il detenuto F.G..
Il provvedimento emesso riguardo al F. riguarda l'ammissione ai colloqui in favore di S.M., convivente del figlio della persona detenuta.
Nello specifico, tanto il Magistrato di Sorveglianza che il Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto di poter qualificare S.M. non in termini di soggetto "terzo" ma quale "familiare", in ragione della particolare tutela ormai accordata dal legislatore alle unioni civili e alla famiglia di fatto (si compie riferimento ai contenuti della L. 20 maggio 2016, n. 76). Si verrebbe dunque a determinare, in capo alla S., una qualità di "familiare" del detenuto, derivante dall'accertamento del presupposto della convivenza con F.A., figlio del detenuto.
Vengono inoltre ritenute non preclusive alla ammissione al colloquio talune circostanze di fatto segnalate, a carico della S., dagli organi di polizia territoriali.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’Aquila - il Ministero della Giustizia.
Secondo la Cassazione, l’interpretazione del complesso delle disposizioni citate non può condurre, pertanto, a ritenere titolare della facoltà di colloquio "ordinario" una persona che sia convivente non già del soggetto recluso (aspetto pacifico già prima e solo rafforzato dalla previsione contenuta alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 38) ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla "famiglia" del detenuto. Appare, infatti, non superabile in via interpretativa il "doppio limite" derivante da un lato dal testo dell'art. 307 c.p., comma 4, la cui estensione a situazioni diverse dalla famiglia basata sul matrimonio è limitata alle unioni civili, dall'altro dallo stesso contenuto del citato comma 38 (L. n. 76 del 2016, art. 1), incidente sul settore specifico dell'ordinamento penitenziario e teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, in ciò riferendosi alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale (convivenza/coniugio) e non le relazioni di fatto di tipo indiretto (negato, nella specie, il permesso alla convivente del figlio del detenuto).
