In tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, di cui all'art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo imminente, ma quella di pericolo perdurante, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 30592/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 25 luglio.
Anche le condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, che integrano i presupposti di operatività dell'esimente, possono costituire oggetto dell'errore cui è subordinata la configurabilità della scriminante stessa sotto il profilo "putativo".
Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello aveva confermato la condanna di una donna per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., poiché, deponendo a carico del suo ex convivente, aveva affermato il falso, negando i maltrattamenti riferiti nella denuncia.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando come la sentenza impugnata, basandosi su un'interpretazione meramente formale dell'art. 54 c.p., escludesse l'applicabilità della scriminante in considerazione dell'assenza di una situazione di “pericolo concreto ed attuale” della ricorrente al momento in cui ha reso la falsa deposizione.
