Con una recente pronuncia, la Suprema Corte torna ad occuparsi della questione relativa all’inadempimento del versamento dell’assegno divorzile. Precisamente, la Cassazione torna a formulare rilievi relativamente all’eventuale iscrizione ipotecaria.
La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria, che è rimessa alla sola valutazione del creditore, il quale può quindi procedervi autonomamente, ma facendo uso delle cautele necessarie per l'adozione di una misura di garanzia patrimoniale idonea ad incidere significativamente sui diritti del debitore, e ciò per evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La statuizione della Corte di Cassazione è presente all’interno dell’ordinanza n. 20552/2024. Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 24 luglio.
