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Atti persecutori, il divieto di avvicinamento solo con l’allontanamento dalla casa familiare

8 agosto 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La Cassazione, attraverso la sentenza n. 31704/2024, ha fornito utili chiarimenti sui poteri del Pm previsti dalla recente legge 168/2023 in tema di violenza sulle donne.

La sentenza della quinta sezione penale è stata depositata lo scorso 2 agosto.

La misura accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è applicabile, da parte del pubblico ministero, solo a seguito della misura principale dell’allontanamento dalla casa familiare.

Questo il principio di diritto sancito dai giudici di piazza Cavour all’interno del provvedimento sopra citato.

La misura precautelare ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen. che il pubblico ministero può disporre in presenza dei fondati sospetti di pericolo per la persona offesa, precisano i giudici di piazza Cavour, non può consistere solo nella misura accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo, in ragione dei principi di tipicità delle misure cautelari, essere disposto l'allontanamento urgente dell'indagato dalla casa familiare della persona offesa, anche nella forme del divieto di rientro, in ragione almeno di una pregressa coabitazione o della probabilità di ripresa della stessa, con esposizione a pericolo della vita e dell'integrità fisica della persona offesa. Solo disposta la misura precautelare principale dell'allontanamento dalla casa familiare il pubblico ministero potrà affiancarvi la misura accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in sè non applicabile autonomamente.