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Responsabilità genitoriale, non esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del Tribunale per i Minorenni

29 agosto 2024

News Regionale - Sicilia ,

In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del Tribunale per i Minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro tali provvedimenti, l'impugnazione è prevista, ed è il reclamo.

La statuizione è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 22165/2024 della Corte di Cassazione. Il provvedimento, della prima sezione civile, è risalente allo scorso 6 agosto.

I provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, argomentano i giudici di piazza Cavour, compreso quello che pronuncia la decadenza ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. (testo vigente ratione temporis), oltre ad essere revocabili e modificabili in presenza di sopravvenienze, sono reclamabili e, a seguito del reclamo, sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto assumono carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi, e definitivo, sia pure rebus sic stantibus.

Nella vicenda in esame, la ricorrente, pur avendo affermato di avere proposto ricorso per saltum, non ha dedotto che la presentazione del ricorso ex art. 360 c.p.c. fosse stata effettuata con l'accordo tra le parti in ordine all'omissione del reclamo, sicché non risulta ipotizzabile siffatto mezzo di impugnazione.

Né può ritenersi esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto nella specie l'impugnazione è prevista e consiste nel reclamo.